Vittoria dell’Inps Abruzzo: la Corte di Giustizia Tributaria respinge la richiesta di pagamento IMU da parte della Società Adriatica Spa

17 Aprile 2024
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La controversia sulla proprietà della Casa Albergo ‘La Pineta’ si conclude con una sentenza a favore dell’Inps e una condanna per le spese legali a carico della Società Adriatica Spa

PESCARA – La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo ha respinto la richiesta della Società Adriatica Spa, una società partecipata dal Comune di Pescara, di riscuotere l’Imposta Municipale Unica (IMU) per la Casa Albergo “La Pineta” di Pescara.

La sentenza, annunciata dal direttore regionale dell’Inps Abruzzo, Luciano Busacca, ha anche condannato la Società Adriatica Spa a rimborsare all’Inps le spese legali per un importo di duemila euro.

La controversia, conclusa con la sentenza n.185/2024, riguardava la richiesta da parte dell’Adriatica Risorse Spa, una società di riscossione il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Pescara, di un pagamento IMU all’Inps per la proprietà della Casa Albergo “La Pineta”.

L’Inps Abruzzo, attraverso una serie di comunicati e note, aveva precedentemente sottolineato che la Casa Albergo “La Pineta” è una struttura attraverso la quale l’Inps fornisce un servizio previdenziale, coperto dal versamento di specifici contributi. Pertanto, non sussistono le cosiddette “modalità commerciali” previste dall’art. 73, c. 1 lett. c, del Tuir.

Inoltre, l’Inps aveva evidenziato che l’art.7, c. 1. lett. i) del D. Leg. 504/92 stabilisce l’esenzione dall’imposta per gli immobili utilizzati da soggetti come l’Inps, purché siano “destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive…”.

Nonostante queste precisazioni, la Società Adriatica Spa ha continuato a richiedere il pagamento dell’IMU, costringendo l’Inps a difendersi in tribunale. Con la recente sentenza, la Corte ha riconosciuto le ragioni dell’Inps, mettendo fine alla controversia.

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