Il Giudice sportivo ha inflitto una pena pesante dopo i fatti accaduti durante Lucchese-Pescara dello scorso 22 ottobre
Il Giudice Sportivo,
con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, rilevato che dai
referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal
Commissario di campo) risulta quanto segue.
I sostenitori della Società Pescara, posizionati nel Settore Curva Est, hanno lanciato:
- prima dell’inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco;
- al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco;
- al 29° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco che raggiungeva la parte destra
della rete della porta, danneggiandola e bruciandola, determinando, con tale condotta, la sospensione
della gara da parte dell’Arbitro per circa due minuti per consentirne il ripristino; - al 47° e 48° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;
- all’8° minuto del secondo tempo, due fumogeni e un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco;
uno dei fumogeni danneggiava un corrugato della rete elettrica mentre il petardo, cadeva nelle
immediate vicinanze di un raccattapalle, il quale veniva attinto in maniera superficiale da una piccola
scheggia.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano
atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi
sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un
tempo complessivo di circa due minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei
tesserati, degli addetti ai servizi quanto al lancio dei fumogeni e del petardo;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
- ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più
Settori privi di spettatori; - rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi autori dei
gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare nelle gare casalinghe il Settore Curva Nord, per
oltre un terzo dei presenti nello stadio della Società ospitante; - ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta
di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa,
P.Q.M. delibera di sanzionare la Società PESCARA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore
denominato Curva Nord, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con
l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla
82/239
Società Pescara, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di
Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire
l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).