Continua il processo a carico del presidente della provincia di Teramo per esercizio abusivo della professione ingegneristica

1 Novembre 2023
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D’Angelo: “Nessuna restrizione sui compiti che distinguono un ingegnere dell’informazione da quello civile. Quel progetto potevo farlo”

Continua il processo a carico del presidente della provincia di Teramo e sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, per esercizio abusivo della professione ex art. 348 del codice penale. Ieri mattina al Tribunale di Teramo, dinanzi al giudice monocratico Carla Fazzini, si è tenuto l’esame dell’imputato e di due testi della difesa, la moglie di D’Angelo nonché ingegnere Sara Mastrilli, e il cugino dell’imputato Giuseppe Di Francesco.
La questione se il presidente della provincia, in qualità di ingegnere dell’informazione, possa rivestire anche il ruolo di progettista e direttore dei lavori in ambito di costruzioni civili, ruota tutta attorno al DPR 328 del 2001 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti”. Se nella precedente udienza per il presidente dell’ordine degli ingegneri Leo De Santis, la risposta a questa domanda sembrava essere no, come da lettura del documento, per D’Angelo invece la norma in questione sarebbe solo «caratterizzante» le singole figure professionali ma non «restrittiva». Il DPR sancisce dapprima la suddivisione tra ingegneri civili e ambientali e ingegneri dell’informazione (oltre che industriale che a noi qui non interessa, secondo i settori A, B e C), titolo quest’ultimo riferibile a D’Angelo. Agli ingegneri dell’informazione competono “le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva”. Nel suo esame D’Angelo ha ribadito che queste competenze definite per la figura dell’ingegnere dell’informazioni sono in realtà «di specializzazione» per la figura, e non limitative circa lo svolgimento di lavori previsti per l’ingegnere civile e ambientale, come in questo caso direttore dei lavori e progettista. Al riguardo la prima cosa che in realtà balza all’attenzione di un occhio non competente come il nostro, leggendo l’articolo 3 del DPR è questo: 
“1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere”.

I ruoli di progettista e direttore dei lavori sono stati ricoperti da D’Angelo quando nel 2015 D. R., un residente di Rocca Santa Maria che ha denunciato D’Angelo (ma non si è costituito parte civile) e difeso dall’avvocato Antonella Galizia, si rivolge proprio all’attuale sindaco di Valle Castellana, allora consigliere, per la redazione di un progetto per la realizzazione di un piccolo edificio residenziale, con annesso capannone destinato a diventare un bocciodromo. Entro lo stesso anno viene rilasciato dal comune il permesso di costruire. Direttore dei lavori in qualità di ingegnere è, di nuovo, proprio Camillo D’Angelo, come da lui sostenuto nel corso dell’esame. Solo in un secondo momento e a causa di importanti ritardi nella realizzazione del secondo lotto del progetto, ritardi che D’Angelo ha imputato sia al terremoto sia all’inizio della sua carriera politica come sindaco che gli avrebbe portato via ogni possibilità di continuare a dedicarsi all’attività professionale, il denunciante viene a conoscenza tramite accesso agli atti – e dopo numerose richiese all’Ordine degli ingegneri e mai prese in considerazione – che D’Angelo non risulterebbe essere in possesso dei requisiti essenziali per ricoprire l’incarico di progettista, né di direttore dei lavori, poiché laureato e iscritto all’albo come ingegnere dell’informazione e non ingegnere civile e ambientale; circostanza questa che dovrebbe escludere la possibilità per D’Angelo di redigere il progetto architettonico e strutturale, il computo metrico, gli stati di avanzamento dei lavori e di espletare le funzioni di direttore dei lavori per la realizzazione dell’intervento edilizio, e che ha generato la necessità per D.R. di sporgere denuncia. 
Durante l’esame di Sara Mastrilli, moglie di D’Angelo e ingegnere iscritto a tutti e tre i settori elencati nel DPR, è emerso anche il dubbio sull’applicabilità di quella distinzione prevista dal DPR ai laureati secondo il vecchio ordinamento. Dubbio che insieme alla questione sui limiti effettivi tracciati dal DPR sembrerebbe sia stata spesso dibattuta anche dal consiglio dell’ordine degli ingegneri di Teramo, di cui la stessa ha fatto parte per due consiliature fino al 2021. Cosa che sembrava invece più chiara per l’attuale presidente dell’ordine Leo De Santis, che nella scorsa udienza pur non esponendosi particolarmente si è limitato tuttavia a dire che «dalla lettura della norma sembrerebbe che quei ruoli D’Angelo non avrebbe potuto rivestirli». 
La prossima udienza è prevista per il 6 febbraio. Qualunque sarà in definitiva la pronuncia del giudice possiamo sicuramente asserire che sarà un precedente importante e che porrà il punto su una questione che, a quanto sembra e come ha confermato la stessa Mastrilli, è dibattuta all’interno dello stesso consiglio dell’ordine.

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